INPS
Studio
e ricerca per lo sviluppo
Delle
attivita’ delle
Convenzioni
internazionali
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
|
|
Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
|
|
Ai |
Direttori
delle Agenzie |
|
|
Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
|
Roma, 23 Gennaio 2004 |
|
periferici
dei Rami professionali |
|
|
Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
|
|
|
Dirigenti
Medici |
|
|
|
|
|
Circolare n. 15 |
|
e, per
conoscenza, |
|
|
|
|
|
|
Al |
Presidente |
|
|
Al |
Vice
Commissario Straordinario |
|
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
|
|
|
di
Indirizzo e Vigilanza |
|
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
|
Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
|
|
|
all’esercizio
del controllo |
|
|
Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
|
|
|
di
fondi, gestioni e casse |
|
|
Al |
Presidente
della Commissione centrale |
|
|
|
per
l’accertamento e la riscossione |
|
|
|
dei contributi agricoli unificati |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
|
|
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
|
OGGETTO: |
Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Croazia firmata a Roma il 27 giugno 1997,
ratificata con legge del 27 maggio 1999 n. 167 e relativo Accordo
amministrativo firmato a New York in data 12 settembre 2002, entrambi in
vigore dal 1° novembre 2003. |
|
SOMMARIO: |
Dal 1 novembre 2003 sono in vigore la Convenzione di
sicurezza sociale con la Croazia ed il relativo Accordo amministrativo
di applicazione. La convenzione italo-croata sostituisce
integralmente la convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia del 14 novembre1957, già applicata alla Croazia.
Disposizioni in materia di determinazione della legislazione assicurativa
applicabile, di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione , di
malattia e maernità. |
|
1 - Premessa. La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di Croazia firmata a Roma il 27 giugno 1997, ratificata con
legge 27 maggio 1999, n. 167, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, è entrata in vigore
il 1° novembre 2003. Da tale data è in vigore anche il relativo Accordo
amministrativo di applicazione. La Convenzione con la Croazia sostituisce integralmente,
a decorrere dal 1° novembre 2003, la Convenzione con la Repubblica Popolare
Federativa di Jugoslavia del 14 novembre 1957, in vigore dal 1° gennaio 1961.
Considerata l'entrata in vigore della nuova Convenzione
tra Repubblica italiana e Repubblica slovena ( vedi circolare n.25 del 4
febbraio 2003), la Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia continua ad essere in vigore tra la Repubblica italiana ed i
seguenti Stati: - Repubblica di Bosnia-Erzegovina; - Repubblica Federale di Jugoslavia; - Repubblica di Macedonia. PARTE PRIMA: CAMPO DI APPLICAZIONE E LEGISLAZIONE
APPLICABILE 2 - Campo di applicazione soggettivo ed
oggettivo. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, la
Convenzione con la Croazia si applica: ai cittadini italiani ed ai cittadini croati, assicurati
in uno o in entrambi gli Stati contraenti; ai profughi - ai sensi di quanto previsto dalla
Convenzione del 28 luglio 1951, concernente lo status di profugo e dal
relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 - residenti in Italia o in Croazia,
che siano o siano stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti; agli apolidi - ai sensi della Convenzione del 28
settembre 1954 relativa allo status di apolide - residenti sul territorio di
uno dei due Stati contraenti e che siano o siano stati assicurati in uno di
essi o in entrambi; ai familiari ed ai superstiti delle persone indicate
alle lettere a, b, c, a prescindere dalla cittadinanza. In ambito oggettivo, come previsto dall'articolo
2, la Convenzione si applica, per l'Italia, alle legislazioni concernenti: - l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei
lavoratori autonomi; - i regimi speciali di assicurazione sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, previsti
per determinate categorie di lavoratori; - l'assicurazione per malattia, maternità e
tubercolosi; - l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali; - l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria; - le prestazioni familiari. Sono espressamente escluse dal campo di
applicazione le legislazioni concernenti la pensione sociale, le altre
prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici e l'integrazione al
trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 20 della Convenzione
in ordine all'integrazione al trattamento minimo per coloro che sono
residenti in Italia. La Convenzione si applica, in ambito oggettivo, per la
Croazia, alle legislazioni concernenti: - l'assicurazione per le
pensioni e l'invalidità (compresa l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - l'assicurazione sanitaria e le
cure mediche; gli assegni per i figli; l’assicurazione per la disoccupazione. La Convenzione si applicherà alle legislazioni che
completeranno o modificheranno le legislazioni sopra identificate, che
estenderanno i regimi stessi ad altre categorie di lavoratori o che
istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, salva opposizione del Governo
dell'altro Stato contraente. 3 - Determinazione della legislazione
applicabile. Alcune disposizioni della Convenzione italo-croata e del
relativo Accordo amministrativo concernenti la determinazione della
legislazione applicabile nei confronti dei lavoratori distaccati, nel
confermare il principio generale della territorialità (secondo il quale il
lavoratore, cittadino di uno dei due Stati contraenti, è soggetto alla
legislazione dello Stato in cui svolge l'attività lavorativa)
modificano, a decorrere dal 1° novembre 2003, quanto disposto
dalla precedente Convenzione con la Jugoslavia. 3.1 - Lavoratori dipendenti ed autonomi. L'articolo 6, lettera a, della Convenzione prevede che
il lavoratore, cittadino italiano o croato, dipendente da un'azienda con sede
in uno dei due Stati contraenti temporaneamente distaccato nell'altro Stato,
può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha
sede l'azienda per un periodo massimo di 48 mesi. Al lavoratore viene
rilasciato un formulario dal quale risulta fino a quale data il lavoratore
stesso resta soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda.
Il formulario è rilasciato, in Italia, dalle Sedi di questo Istituto al
lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Croazia e, in Croazia,
dall'Istituto croato per l'Assicurazione Sanitaria - Ufficio Regionale
competente al lavoratore che sia distaccato temporaneamente in Italia. Se il distacco si protrae eccezionalmente oltre i 48
mesi, prima della scadenza di questo periodo, il datore di lavoro, col
consenso del lavoratore, presenta una domanda di proroga del distacco
per ulteriori 48 mesi all'Autorità dello Stato in cui svolge
temporaneamente la sua attività che è: - in Italia: il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali - Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale -
Divisione II - ROMA; - in Croazia: il Ministero della Sanità - ZAGABRIA. L'autorizzazione viene rilasciata in quattro copie: due
sono inviate al datore di lavoro e due all'Autorità dell'altro Stato che ne
informa l'Istituzione competente. Secondo le disposizioni dell'articolo 6, lettera b,
anche il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la sua attività in uno
Stato contraente e che temporaneamente va ad esercitarla sul territorio
dell'altro Stato, continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato
di provenienza per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori
12. In questo caso, il lavoratore autonomo deve chiedere l'autorizzazione
alla proroga con le medesime modalità precisate per il lavoratore dipendente. Rispetto alla precedente Convenzione con la Jugoslavia
la durata massima del distacco del lavoratore dipendente è passata da 12 a 48
mesi, mentre la durata della proroga, prima non determinata, è ora prevista
in ulteriori 48 mesi. Per il lavoratore autonomo, invece, la durata del
distacco e della proroga è rimasta invariata. I periodi di distacco e le proroghe che hanno data
iniziale precedente al 1° novembre 2003 continuano ad essere disciplinati in
base a quanto previsto al punto 4 della circolare 1501 del 31 agosto
1970. 3.2 - Lavoratori dipendenti da imprese di
telecomunicazioni e di trasporto. L'articolo 6, lettera d, prevede che i lavoratori
dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di
telecomunicazioni e da imprese di trasporto per ferrovia, strada, via aerea o
marittima, aventi la loro sede in uno Stato contraente, che siano inviati a
lavorare temporaneamente in una succursale o rappresentanza permanente sul
territorio dell'altro Stato, rimangano soggetti alla legislazione dello Stato
in cui l'impresa ha la Sede principale. Le disposizioni dell'articolo 6, lettera d, derogano dai
principi generali della normativa internazionale in materia di distacchi in
quanto non prevedono alcun limite massimo di assoggettamento alla
legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda. Le stesse disposizioni
potranno inoltre essere applicate ad altre tipologie di imprese individuate
con scambio di note tra i due Stati contraenti. 3.3 - Personale viaggiante delle imprese di trasporto
aereo, su strada e per ferrovia. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto è
soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa (articolo 6,
lettera c). 3.4 - Personale delle Rappresentanze diplomatiche e
degli Uffici consolari, amministrativi e tecnici, nonché funzionari e
rappresentanti ufficiali degli Stati contraenti. Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, il
personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze
diplomatiche e degli Uffici consolari inviati nel territorio dell'altro Stato
contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla
legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione
dalla quale dipendono (art. 6, lettera f). I funzionari ed i rappresentanti di uno Stato
contraente, che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati sul
territorio dell'altro Stato, restano assoggettati, insieme ai loro familiari,
alla legislazione dello Stato contraente cui appartiene l'Amministrazione da
cui dipendono (articolo 6, lettera g ). Secondo quanto disposto dall'articolo 7 della
Convenzione, invece, coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze
delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari non appartenenti
ai ruoli ed il personale domestico al servizio dei membri delle predette
Rappresentanze ed uffici, soggetti alla legislazione dello Stato in cui si
trova la Rappresentanza o l'Ufficio consolare, possono optare per la
legislazione dello Stato d'invio, se cittadini di tale Stato. Il diritto
d'opzione va esercitato entro 3 mesi dalla data di inizio dell'attività
lavorativa ovvero dalla data di entrata in vigore della Convenzione dandone
comunicazione tramite la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare
alle Istituzioni competenti dei due Stati contraenti . 3.5 - Altre categorie di lavoratori. Restano invariate rispetto alla precedente Convenzione
con la Jugoslavia le disposizioni relative: - ai membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di
uno dei due Stati contraenti, soggetti alla legislazione dello Stato di
bandiera (art. 6 lettera e); - al personale occupato nelle operazioni di verifica,
carico e scarico della nave in porto, soggetto alla legislazione dello Stato
nel quale si trova il porto (art. 6 lettera e). 3.6 Accordi in deroga al principio di territorialità. L'articolo 8 della Convenzione con la Croazia conferma
la possibilità, già prevista dalla convenzione italo-jugoslava, che le
Autorità italiane e croate si accordino sulla deroga al principio della
territorialità in favore di alcuni lavoratori, in presenza di particolari
condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori). 3.7 - Prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi. Il diritto alle prestazioni in denaro per malattia,
maternità e tubercolosi nei confronti del personale distaccato di cui agli
artt. 6 e 7 della Convenzione, è accertato in base alla legislazione dello
Stato di provenienza alla quale il lavoratore continua ad essere
assoggettato, applicando, ove occorra, la totalizzazione dei periodi
assicurativi italiani e croati. Le prestazioni in questione sono
corrisposte direttamente dall'Istituzione dello Stato di provenienza come se
il lavoratore svolgesse la sua attività sul territorio di questo Stato
(articolo 12, primo comma). 4 - Parità di trattamento. All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il
principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani
in Croazia ed i lavoratori croati in Italia, come pure i loro familiari,
hanno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente. 5 - Esportabilità delle prestazioni. L'articolo 9 prevede che le prestazioni in denaro
spettanti al lavoratore a carico di uno Stato siano esportabili
nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo e non possono
diversificarsi, salvo quanto espressamente disposto dalla Convenzione, da
quelle percepite dai cittadini dello Stato erogante, richiamando così il
principio della parità di trattamento 6 - Prosecuzione volontaria. Ai fini del raggiungimento del periodo minimo di
contribuzione per l'ammissione alla prosecuzione volontaria prevista
dagli Stati contraenti, si possono cumulare i periodi di assicurazione
compiuti in virtù della legislazione di entrambi gli Stati, purchè tali
periodi non si sovrappongano (articolo 10.1). Per potersi avvalere di quanto disposto dal comma
precedente, ai sensi della legislazione italiana l'interessato deve poter far
valere almeno 52 settimane di contribuzione nella predetta
legislazione. Da parte croata, invece, le condizioni per l'ammissione alla
prosecuzione volontaria potranno essere raggiunte anche con la sola
contribuzione italiana. Per quanto riguarda l'iscrizione simultanea
all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente ed a quella volontaria
dell'altro Stato, l'art. 10 punto 4 della Convenzione non esclude la
possibilità, condizionandola all'assenza di norme nazionali che, al
contrario, non la consentano. Sull'argomento della simultaneità si precisa che il
Consiglio di Amministrazione, a seguito della sentenza n. 34 della Corte
Costituzionale del 12 febbraio 1981, con delibera n. 143 del 26 giugno 1981,
ha ritenuto che la contemporanea iscrizione ad un regime assicurativo di uno
Stato convenzionato non debba precludere l'ammissione alla prosecuzione
volontaria in Italia. Le conseguenti disposizioni operative, sono state
fornite con circolare n. 61 C.I. 1068 del 15 marzo 1982. PARTE SECONDA: PENSIONI 7 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per
il diritto a pensione. 7.1 - Condizioni generali di totalizzazione per il
raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi italiani, insufficienti al
raggiungimento del diritto a pensione, possono essere a tal fine totalizzati
con quelli croati non sovrapposti. Il periodo di contribuzione minimo per
poter procedere alla totalizzazione è pari a 52 settimane. Pertanto, rispetto alla precedente Convenzione
italo-jugoslava, il periodo di contribuzione minimo viene modificato da 1 a
52 settimane. I periodi assicurativi italiani complessivamente
inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione nell'assicurazione
croata sia per il raggiungimento del diritto sia per la misura della
pensione. Anche i periodi assicurativi croati pari o superiori a
52 settimane possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti
per il raggiungimento del diritto a pensione. I periodi assicurativi croati
complessivamente inferiori a 52 settimane vengono presi in considerazione
nell'assicurazione italiana sia per il raggiungimento del diritto sia per la
misura della pensione. (articoli 11 e 18.5). Il limite di 52 settimane previsto dalla nuova
Convenzione non comporta variazioni sulle pensioni aventi decorrenza
anteriore al 1° novembre 2003. A queste pensioni continuano ad applicarsi le
norme della Convenzione italo-jugoslava. In relazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, in
presenza dei requisiti assicurativi per il diritto a pensione nell’ambito del
solo regime nazionale, non si procede alla totalizzazione. 7.2 - Totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti
nei regimi speciali. Conformemente a quanto già previsto dalla
Convenzione italo – jugoslava, l’articolo 18, lettera b, della
Convenzione con la Croazia stabilisce che, al fine del raggiungimento
del diritto a pensione a carico di un regime speciale italiano
rientrante nel campo di applicazione , i periodi assicurativi del
regime speciale sono totalizzati, se necessario, con i periodi
assicurativi del corrispondente regime speciale croato. Se in Croazia non esiste il corrispondente regime
speciale, i periodi assicurativi italiani sono totalizzati con periodi
assicurativi croati relativi ad attività analoga a quella prevista dal
regime speciale italiano. Qualora con la totalizzazione dei periodi
suindicati non sia raggiunto il diritto a pensione a carico del regime
speciale italiano, i periodi croati potranno essere utilizzati per
determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. 7.3 - Totalizzazione di periodi assicurativi di Stati
terzi. Nei casi in cui non sia raggiunto il diritto a pensione
con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e croati, in
applicazione dell'articolo 18.1 lettera c, è possibile totalizzare tali periodi
con quelli compiuti in Stati terzi legati sia all'Italia
sia alla Croazia da Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la
totalizzazione dei periodi assicurativi. In relazione a quanto comunicato dall'Istituzione
croata, gli Stati in questione sono: Austria, Belgio, Bosnia - Erzegovina,
Canada e Quebec, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia,
Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Slovenia, Svezia,
Svizzera, Repubblica Federale di Jugoslavia. Al fine di consentire la predetta totalizzazione
multipla, l'Istituzione che riceve la domanda di pensione è tenuta a
trasmettere all'Istituzione dell'altro Stato il prospetto dei periodi
assicurativi risultanti nello Stato terzo. 7.4 - Totalizzazione dei periodi assicurativi non
collocabili temporalmente. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 c) dell'Accordo
amministrativo, i periodi assicurativi relativi ad uno Stato contraente
non collocabili temporalmente si considerano non sovrapposti ai periodi
assicurativi compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato. Pertanto le Sedi potranno procedere alla totalizzazione
dei periodi in questione a condizione che si tratti di periodi
assicurativi croati utili ed equiparabili a quelli italiani ai fini pensionistici.
7.5 - Totalizzazione dei periodi assicurativi per
lavoro svolto fino al 4 ottobre 1956 nei territori dell'ex Zona B . I periodi di assicurazione obbligatoria compiuti fino al
4 ottobre 1956 sono totalizzabili per il diritto a pensione, con effetto dal
1° novembre 2003, secondo quanto disposto dall’articolo 44, comma 3
della Convenzione italo-croata. I periodi in questione non erano totalizzabili in base
alla precedente Convenzione italo – jugoslava. 8 - Periodi di assicurazione obbligatoria
effettuati fino al 4.10.56 indicati al punto 1 del Protocollo
Generale di cui alla Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di
Jugoslavia (articolo 44, comma 3° della Convenzione). Coloro che hanno svolto attività lavorativa nei
territori ai quali fu estesa definitivamente l'amministrazione jugoslava ai
sensi del Memorandum di intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 (ex Zona B
del Territorio Libero di Trieste), che fanno parte attualmente della
Repubblica di Croazia, sono stati soggetti alla legislazione italiana fino al
1° maggio 1945 e, successivamente, a quella jugoslava. I periodi assicurativi per attività svolta nella
predetta Zona B fino al 4 ottobre 1956 non potevano essere totalizzati con
periodi di assicurazione italiani ai fini del diritto a pensione, in
applicazione a quanto disposto al punto 1 del Protocollo Generale, parte
integrante della precedente Convenzione con la Repubblica Popolare Federativa
di Jugoslavia. Al riguardo la Convenzione italo - croata prevede che
tali periodi assicurativi per lavoro svolto nei territori dell'ex Zona B
appartenenti alla Repubblica di Croazia sono riconosciuti ed accreditati
dallo Stato di cui il lavoratore aveva la cittadinanza alla data del 3 aprile
1978. Il riconoscimento ha affetto dal 1° novembre 2003. Il riconoscimento dei periodi assicurativi in questione
può essere inquadrato nelle fattispecie che seguono. 8.1 - Accreditamento dei periodi assicurativi
non considerati per la pensione. I periodi assicurativi in oggetto che ancora non siano
stati considerati per il diritto o la determinazione dell'importo di una
prestazione pensionistica possono essere accreditati, su specifica domanda
dell'interessato, nell'assicurazione italiana in favore del lavoratore che
era cittadino italiano alla data del 3 aprile 1978 e nell'assicurazione
croata in favore del lavoratore che era cittadino jugoslavo alla stessa data.
Le Sedi dell’Istituto, dopo aver esaminato le domande di
accreditamento nell’assicurazione italiana dei periodi assicurativi croati in
oggetto e dopo aver accertato il requisito della cittadinanza italiana al 3
aprile 1978, devono chiedere all'Istituzione croata: - il prospetto dei periodi assicurativi; - l’indicazione delle corrispondenti località di lavoro; - la dichiarazione dell'Istituzione croata
attestante che i periodi assicurativi in questione non siano stati
utilizzati per il raggiungimento del diritto o per la determinazione della
misura della pensione croata. Se pervengono da parte dell’Istituzione croata domande
di accreditamento nell’assicurazione croata dei periodi italiani
precedenti al 1° maggio 1945, le Sedi dell’Istituto trasmettono
all’Istituzione croata i dati richiesti e, accertato l’avvenuto
accreditamento nell’assicurazione croata, provvedono a cancellare
dalla posizione assicurativa i periodi italiani. 8.2 - Periodi assicurativi considerati ai fini
pensionistici, coperti da versamenti volontari o che abbiano
formato oggetto di riscatto. La contribuzione relativa a periodi assicurativi che
abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione ovvero
abbiano formato oggetto di riscatto o derivino da versamenti volontari resta
acquisita nell'assicurazione nella quale è stata liquidata la pensione o nella
quale sono stati versati i contributi volontari o da riscatto. Pertanto tale
contribuzione non può essere riconosciuta nell'assicurazione dell'altro Stato
contraente. 8.3 - Periodi assicurativi riconosciuti al
pensionato deceduto I periodi assicurativi in questione che siano stati
considerati per il diritto o per la determinazione dell'importo di una
prestazione pensionistica diretta a carico di uno Stato in favore di un
pensionato deceduto possono essere riconosciuti nell'assicurazione dell'altro
Stato di cui il lavoratore deceduto era cittadino alla data del 3 aprile 1978
con effetto dal 1° novembre 2003 o da data successiva, su specifica domanda
del superstite. Pertanto le Sedi possono, su domanda del superstite,
accreditare i periodi assicurativi croati per lavoro svolto
nell'ex Zona B del Territorio libero di Trieste
compresi tra il 1° maggio 1945 ed il 4 ottobre 1956 sulla
posizione del pensionato deceduto che era cittadino italiano al 3 aprile
1978. Il riconoscimento di tali contributi opera
esclusivamente sulle pensioni di reversibilità che hanno decorrenza dal 1°
novembre 2003 o da data successiva. Anche in questo caso le Sedi, dopo aver accertato
la cittadinanza italiana al 3 aprile 1978 del pensionato
deceduto, devono chiedere all'Istituzione croata: il prospetto dei periodi assicurativi; l’indicazione delle corrispondenti località di lavoro la dichiarazione che i periodi di cui è il superstite ha
chiesto il riconoscimento nell’assicurazione italiana non hanno dato luogo a
pensione di reversibilità croata. Se pervengono da parte dell’Istituzione croata domande
di accreditamento nell’assicurazione croata dei periodi italiani
precedenti al 1° maggio 1945, le Sedi dell’Istituto trasmettono
all’Istituzione croata i dati da essa richiesti e, accertato l’avvenuto
accreditamento nell’assicurazione croata, provvedono a cancellare
dalla posizione assicurativa del pensionato deceduto i periodi italiani. I periodi di assicurazione di cui trattasi non possono
essere considerati in favore di superstiti di persone che alla data del 3
aprile 1978 erano decedute oppure avevano acquisito cittadinanza diversa da
quella italiana o jugoslava. Per l'applicazione delle disposizioni del presente
paragrafo, l'articolo 34 dell'Accordo amministrativo impegna le Istituzioni
competenti allo scambio delle necessarie informazioni. 9 - Determinazione della prestazione. L'art. 18, punto 3, lettere a e b, confermano i
criteri di determinazione dell'importo teorico e di quello effettivo della
prestazione, già previsti dall'art. 19 della precedente Convenzione. Contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione con
la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, la totalizzazione può
includere, oltre ai periodi assicurativi italiani e croati, anche quelli
relativi a Stati terzi indicati al punto 7.3, secondo comma della presente
circolare. I periodi totalizzati non possono superare l'eventuale
durata massima prevista dalla legislazione di ciascuno Stato contraente (art.
18, punto 3, lettera d). Inoltre, nel calcolo della prestazione ogni Stato
contraente prende in considerazione salari e contributi percepiti o versati
in conformità alla legislazione che esso applica (art. 18 punto 4). 10 - Integrazione al trattamento minimo. In base all'articolo 20, comma 1 della Convenzione italo
- croata la pensione il cui diritto sia stato raggiunto con la totalizzazione
dei contributi è integrabile al trattamento minimo dallo Stato di residenza,
a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla sua
legislazione. Pertanto le pensioni spettanti al
beneficiario residente in Italia sono integrabili al trattamento minimo se
risultino soddisfatti i requisiti reddituali e contributivi previsti dalla
legislazione italiana. L'integrazione al trattamento minimo, diversamente da
quanto stabiliva la precedente Convenzione con la Jugoslavia, è totalmente a
carico dello Stato di residenza ( articolo 20, comma 2 ), non può
essere esportata, né corrisposta a coloro che risiedono in un altro Stato. 11 - Pensioni liquidate con decorrenza
anteriore al 1° novembre 2003. Alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1°
novembre 2003 devono applicarsi le norme della Convenzione del 14 novembre
1957. 12 - Trattazione delle domande di pensione. Secondo quanto previsto dall'articolo 18 della
Convenzione e dall'articolo 16 dell'Accordo amministrativo, le domande di
pensione possono essere presentate indifferentemente all'Istituzione competente
dello Stato di residenza oppure all'Istituzione dell'altro Stato contraente. La data di presentazione della domanda presso
l'Istituzione di uno dei due Stati contraenti è considerata tale anche dalla
Istituzione competente dell'altro Stato. Tuttavia per quest'ultima
Istituzione il termine del procedimento relativo al riconoscimento del
diritto ed alla erogazione delle prestazioni decorre dalla data di
ricevimento del formulario di collegamento. Le attestazioni rilasciate dalle Autorità, dalle Istituzioni
assicurative e pensionistiche e dagli Organismi di collegamento di uno Stato
concernenti l'autenticità di un certificato o di un documento debbono essere
considerate valide dalle Istituzioni, Autorità ed Organismi corrispondenti
dell'altro Stato. Inoltre gli atti, i documenti e le scritture da presentare
in allegato alle domande sono esenti dal visto di legalizzazione da parte
delle Rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 38 della
Convenzione). Le domande di pensione presentate dal 1° novembre 2003,
alle quali debba attribuirsi decorrenza originaria non anteriore a tale
data, vanno esaminate applicando le norme della nuova convenzione italo
- croata. Le domande di pensione presentate dal 1° novembre 2003,
alle quali debba attribuirsi decorrenza originaria anteriore a tale
data, vanno esaminate continuando ad applicare le norme della
convenzione italo - jugoslava e non subiscono alcuna variazione alla data del
1° novembre 2003. Alle pensioni in trattazione in base alla convenzione
italo – croata deve essere attribuito nella procedura
……………………. il codice convenzione ………… PARTE TERZA: PRESTAZIONI TEMPORANEE 13 - Prestazioni per disoccupazione. 13.1 - Stato debitore, totalizzazione dei periodi assicurativi,
durata dell'erogazione. Le prestazioni per disoccupazione sono a carico
dell'assicurazione dello Stato nella quale il lavoratore è stato iscritto da
ultimo, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla
legislazione di questo Stato. Per l'accertamento dei requisiti si
totalizzano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati.
L'applicazione della predetta normativa è condizionata all'assoggettamento
del lavoratore alla legislazione dell'ultimo Stato in cui ha lavorato per un
periodo minimo di sei mesi. L'Istituzione che eroga l'indennità di disoccupazione
determina il periodo di erogazione della prestazione in base alla
legislazione che essa applica, tenendo conto anche del periodo durante il
quale l'indennità è stata già erogata dall'Istituzione dell'altro Stato nel
corso dell'anno precedente la data della domanda 13.2 - Esportabilità delle prestazioni di
disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore, che ha diritto
all'indennità di disoccupazione a carico dell'assicurazione dello Stato
di ultima occupazione, si trasferisca sul territorio dell'altro Stato
contraente, l'indennità continua ad essere erogata per un periodo
non superiore a sei mesi, ridotto del periodo in cui il lavoratore ha
già goduto della stessa prestazione in tale Stato. 13.3 - Regolazione finanziaria tra le Istituzioni. Le prestazioni sono corrisposte al lavoratore
dall'Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si è trasferito e vengono
rimborsate dall'Istituzione dell'altro Stato contraente . La regolazione finanziaria relativa ai rimborsi di
quanto ciascuna Istituzione ha corrisposto per conto dell'altra segue il
medesimo iter procedurale previsto dai Regolamenti comunitari. Pertanto gli adempimenti delle Sedi sono
riportati: - nella circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, che
dispone il trasferimento degli adempimenti stessi dalla Direzione Generale
alla Sede Regionale per il Lazio - nella circolare n. 151 del 29 agosto 2000, che
riepiloga le modalità di compilazione dei formulari e l'iter delle
operazioni di rendicontazione. 14 - Prestazioni familiari. 14.1 Prestazioni familiari per i lavoratori Se la legislazione di uno Stato contraente subordina
l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di
periodi di assicurazione ed equivalenti, l'Istituzione competente può
totalizzare i periodi di assicurazione o equivalenti, secondo le
disposizioni dell'art.11. I lavoratori percepiscono le prestazioni familiari anche
per familiari che risiedano nell'altro Stato, con esclusione dei disoccupati
e dei pensionati (articolo 32 della Convenzione). La domanda di prestazioni familiari viene presentata
all'Istituzione competente allegando un certificato relativo ai familiari
residenti nell'altro Stato. I lavoratori sono tenuti, altresì, a
presentare tale certificato ogni anno e ad informare l'Istituzione in merito
alle successive variazioni della loro situazione familiare che possano
influire sul diritto alle prestazioni (art. 28 dell'Accordo amministrativo). E' sospeso il diritto alle prestazioni per i
familiari residenti nell'altro Stato contraente qualora sorga il diritto a
prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa
dello stesso lavoratore o di altro familiare, in applicazione della
legislazione dello Stato di residenza dei familiari (art.33 della
Convenzione). Pertanto l'Istituzione dello Stato di residenza dei
familiari è tenuta a comunicare all'Istituzione dell'altro Stato le
informazioni relative alle prestazioni familiari che essa eroga (art. 33
della Convenzione e art. 29 dell'Accordo amministrativo). 14.2 Prestazioni familiari ai pensionati In assenza di norme convenzionali specifiche, il diritto
alle prestazioni familiari in favore del beneficiario di pensione in
convenzione italo – croata che risiede in Italia, viene
riconosciuto secondo la normativa nazionale. Il diritto, comunque, non sussiste qualora il pensionato
ovvero i soli familiari risiedano in Croazia (v. art. 32 della
Convenzione). 15 - Formulari di collegamento. Poiché i formulari necessari all'applicazione delle
disposizioni della presente circolare sono in corso di definizione di
concerto con l'Istituzione croata, in attesa di definizione, le Sedi continueranno
ad utilizzare quelli relativi alla precedente Convenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
V. CRECCO |